Verifica degli Impianti di
Messa a Terra e Scariche Atmosferiche


Obbligo di Verifica degli Impianti

Il DPR 462/01 stabilisce l’obbligo per tutti i datori di lavoro di far eseguire la verifica periodica di messa a terra sugli impianti elettrici con periodicità biennale o quinquennale a seconda del tipo di attività svolta.

Tale verifica può essere effettuata esclusivamente da Organismi di Ispezione abilitati dal Ministero dello Sviluppo.

Questo regolamento disciplina gli impianti realizzati nei luoghi di lavoro, ossia “tutte le attività alle quali siano addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati ai sensi dell’art. 3, comprese quelle esercitate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dagli Enti Pubblici e dagli Istituti di istruzione e di beneficenza”, le procedure e le modalità di omologazione e di effettuazione delle verifiche periodiche.

Sanzioni

La mancata verifica degli impianti di messa a terra comporta una sanzione amministrativa che va da € 500 a 1.800, con ulteriore aggravante dell’arresto da tre a sei mesi o un’ammenda tra i 2.500 e 6.400 €, se gli impianti non vengono sottoposti a regolare manutenzione (art.87 Dlgs 81/2008).

Oltre alle sanzioni in caso di incendio, le compagnie di assicurazione rispondono solo se si dimostra di aver effettuato le verifiche periodiche dell’impianto elettrico nei modi e tempi corretti (ovvero in linea con il DPR 462/01).

Responsabilità e Controlli

Il datore di lavoro è obbligato giuridicamente a richiedere la verifica periodica ogni due/cinque anni ad un Organismo Abilitato (o all'Asl/Arpa).

In caso di mancata verifica degli impianti, il datore di lavoro è responsabile, poiché per effettuare la verifica è sufficiente richiederla a un Organismo Abilitato (che dispone di sufficiente personale per effettuare le verifiche).

Il DPR 462/01 si applica non solo ai nuovi impianti, ma anche a quelli esistenti. In particolare, per gli impianti già denunciati (modelli A,B,C) bisogna richiedere la verifica periodica se sono trascorsi più di due/cinque anni dalla denuncia (o dalla data dell'ultima verifica dell'Asl/Arpa.

Un controllo dell'autorità di pubblica vigilanza (Ispesl, Nas, Ispettorato del lavoro, ecc.), il datore di lavoro deve esibire il verbale della verifica di legge o quanto meno la lettera di richiesta della verifica periodica.

Richiedi la Verifica dell'impianto per tua azienda o casa

Nel caso in cui volesse mettersi in regola potrà rivolgersi direttamente al nostro uffico in quanto partner ufficiali di A.N.S. Organismo Ispettivo abilitato dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del Dpr 462/01 - D.M. del 24/09/2012 Gazzetta Ufficiale N. 238 del 11 Ottobre 2012.

Può contattarci per maggiori informazioni al numero +39 333 75 18 507.