Corso di Formazione
Rappresentante dei Lavoratori R.L.S. (32H)


Di cosa si tratta?

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ( R.L.S. ), è una figura professionale ed obbligatoria in ogni tipologia di azienda, secondo D.Lgs. 626/94 e poi con il D.Lgs. 81/08 – Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro.

L'R.L.S. secondo quanto indicato nell’art. 50 del D.Lgs. 81/08, si propone come figura professionale che fa da tramite tra il datore di lavoro e i dipendenti, affinché venga garantita la sicurezza di questi ultimi.

Per questa ragione l'R.L.S. partecipa alle riunioni periodiche, alla designazione degli addetti alla sicurezza, alla stesura del documento di valutazione rischi, oltre che supervisionare il funzionamento di tutta la macchina organizzativa e segnalare eventuali problematiche.

Inoltre ha l’obbligo di informare i colleghi delle nuove disposizioni e dei diritti di cui godono nell’ambito della sicurezza sul lavoro.

A chi è rivolto?

Corso obbligatorio per legge per i lavoratori che intendono ricoprire il ruolo di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

L'obbligo formativo scaturisce dal D. Lgs. 81/08 e D. Lgs. 106/09, i quali prevedono che ogni attività lavorativa in cui sono presenti lavoratori, debbano avere un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza che deve essere formato da apposito corso di formazione validato.

Metodologia

Corso teorico che si svolge in aula, nei giorni e nelle ore stabilite oppure può essere seguito online da casa attraverso la modalità e-learning, tutto regolamentato e validato secondo l'accordo Stato/Regione del 21 dicembre 2011.

Al termine del corso, e comprovata la frequenza di almeno il 90% delle ore, verrà somministrata una verifica di apprendimento che prevede colloquio o test obbligatori, finalizzati a verificare le effettive conoscenze apprese.

Validità attestati

Il corso di R.L.S. prevede il rilascio di un attestato valido, il quale certifica le competenze acquisite e consente al corsista, di essere in regola con quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale. La durata dell’attestato è di 5 anni.
Alla scadenza il soggetto interessato dovrà ripetere la formazione (aggiornamento).

ATTENZIONE! L'articolo 37, comma 11 del D.Lgs. 81/08, stabilisce che, l' R.L.S., per le aziende dai 15 ai 50 dipendenti, vi sia un aggiornamento annuale di 4 ore, mentre per le aziende con più 50 dipendenti è previsto un aggiornamento di 8 ore. Per le attività con meno di 15 dipendenti non vi è un preciso obbligo di aggiornamento annuale, almeno che non vi siano cambiamenti dei rischi aziendali. Nel caso specifico l'RLS dovrà seguire un corso di aggiornamento di durata anche infer

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